SINISTRI: INSIDIA STRADALE E RISARCIMENTO DEL DANNO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1786/2026, è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’ente proprietario della strada in caso di caduta del pedone a causa di una insidia stradale.
Nel caso di specie, il ricorrente, a seguito di una caduta causata da un piccolo dislivello in prossimità di un tombino, aveva sostenuto che la responsabilità del custode (i.e. del Comune) ex articolo 2051 c.c. dovesse essere affermata anche in presenza di una colpa del danneggiato, salvo il caso di un comportamento del tutto imprevedibile o eccezionale.
La Cassazione invece, investita della questione, ha escluso la responsabilità del Comune per la caduta causata da un lieve dislivello stradale, quando l'evento è dovuto a negligenza del pedone confermando la decisione della Corte d'appello di Bari ed escludendo la responsabilità dell'ente proprietario della strada con conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei danni presentata dal danneggiato.
A parere della Corte In presenza di un modesto dislivello stradale, come quello in prossimità di un tombino, il Comune non è automaticamente responsabile dei danni subiti dal pedone che cada per propria disattenzione in quanto la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale purché sia idonea a spiegare l'evento.
La pronuncia ribadisce quindi che la responsabilità dell'ente pubblico per la manutenzione delle strade non è oggettiva. In presenza di irregolarità minime e facilmente percepibili e la caduta del pedone può essere imputata esclusivamente alla sua negligenza, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento.

