CONDOMINIO: CHI DEVE PAGARE I DEBITI DEI CONDOMINI MOROSI?
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1822 del 4 febbraio, ha ribadito un principio di grande rilievo: l'assemblea condominiale non può imporre a un condomino, in regola con i pagamenti, di coprire stabilmente i debiti dei morosi. Al più, in casi del tutto eccezionali, può chiedere un'anticipazione temporanea, destinata però a essere restituita, o comunque conguagliata.
Nel caso di specie, un condomino aveva impugnato in tribunale una delibera assembleare, adottata per far fronte a un pignoramento avviato a seguito di bollette rimaste insolute.
L’assemblea aveva approvato un piano di riparto, che richiedeva al ricorrente il pagamento di più di € 1.500. Il ricorrente aveva immediatamente pagato ma, all'esame della documentazione, ha poi scoperto che le fatture riguardavano consumi risalenti al 2014 e 2015, su cui - a suo tempo - aveva versato integralmente le quote di spettanza. L’uomo risultava quindi in regola, e senza alcun debito verso il condominio, mentre l'insoluto complessivo era dovuto in realtà alle morosità di altri condomini.
Il tribunale, investito della questione, ha affermato che generalmente i debiti dei morosi non possono essere suddivisi tra i condomini solventi. Tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso alcune specifiche eccezioni, ossia in caso di unanimità dei consensi, oppure di effettiva e improrogabile urgenza.
Rileva, infatti, il secondo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c., il quale prevede che il creditore del condominio possa agire contro i condomini, in regola con i pagamenti, soltanto dopo aver escusso i morosi. Perciò, se il legislatore tutela il condomino virtuoso, nei rapporti esterni con i creditori, non è coerente che l'assemblea possa decidere diversamente, tramite una mera delibera.
Dalla giurisprudenza è ammessa quindi l'anticipazione esclusivamente se temporanea e con restituzione delle somme ai condomini in regola o compensazione in sede di conguaglio. Inoltre, l'eventuale delibera assembleare deve sempre motivare, in modo puntuale, l'urgenza concreta.
Nel caso esaminato dal giudice di Napoli, invece, non era stata dimostrata alcuna urgenza effettiva, né era stato previsto alcun meccanismo di restituzione. Inoltre, l'assemblea aveva escluso la possibilità di recuperare quanto versato. Conseguentemente, il Tribunale si è pronunciato per l'annullamento della delibera.

