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TFR E FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE: CHIARITI I DIRITTI DELL’EX CONIUGE DOPO IL DIVORZIO

Con l'ordinanza n. 14454 del 15 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia di divorzio e ripartizione del trattamento di fine rapporto (TFR) tra ex coniugi.

La questione riguardava il diritto dell’ex coniuge, titolare di assegno divorzile e non risposato, a percepire la quota del TFR maturata durante il matrimonio quando tale trattamento sia stato destinato a un fondo di previdenza complementare.

Secondo la Cassazione, il diritto previsto dall'art. 12-bis della Legge sul Divorzio dipende dal momento in cui il TFR viene conferito al fondo pensione:

  • nessun diritto spetta all’ex coniuge se il TFR è stato trasferito al fondo pensione prima della proposizione della domanda di divorzio;
  • il diritto sussiste invece se il conferimento al fondo è avvenuto dopo l'introduzione del giudizio di divorzio, limitatamente alla quota maturata negli anni di matrimonio.

La Corte osserva che il TFR ha natura di retribuzione differita. Quando il lavoratore sceglie di versarlo in un fondo pensione complementare, tali somme escono dal suo patrimonio e assumono natura previdenziale.

Se tale trasferimento avviene prima della domanda di divorzio, il TFR non fa più parte della sfera patrimoniale del lavoratore nel momento in cui sorge la tutela prevista dall'art. 12-bis. Diversamente, un conferimento successivo non può essere utilizzato per sottrarre all’ex coniuge la quota di partecipazione economica maturata durante il matrimonio.

La decisione introduce un criterio chiaro per la gestione delle controversie tra ex coniugi: il momento del conferimento del TFR al fondo pensione diventa elemento determinante per stabilire l'esistenza del diritto alla relativa quota.

Resta invece esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 12-bis la prestazione pensionistica complementare che il fondo erogherà in futuro al lavoratore, la quale potrà tuttavia essere valutata ai fini della revisione o della quantificazione dell'assegno divorzile.

La pronuncia rafforza la funzione assistenziale e compensativa dell'art. 12-bis L. n. 898/1970, evitando che operazioni patrimoniali successive all'avvio del procedimento di divorzio possano incidere sui diritti economici dell'ex coniuge maturati nel corso della vita.