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DIRITTO SOCIETARIO: CAMBIANO LE REGOLE DI GOVERNANCE PER LE S.P.A

Il D. Lgs 47/2026 introduce importanti novità nella governance delle società per azioni, intervenendo in modo organico sui sistemi di amministrazione e controllo delle Spa e in particolare equilibrando i modelli tradizionale, dualistico e monistico con un rafforzamento del ruolo degli assetti organizzativi di cui all’articolo 2086 del Codice civile.

Prima della riforma il modello tradizionale (consiglio di amministrazione + collegio sindacale) costituiva, di fatto, il modello di governance di default. Le società che optavano per il modello dualistico (Consiglio di gestione + Consiglio di sorveglianza) o monistico (CdA + Comitato per il controllo sulla gestione) dovevano, infatti, dichiararlo espressamente nel proprio statuto, inoltre tali modelli non erano disciplinati in modo autonomo, ma mediante rinvio alle norme previste per il sistema tradizionale.

Ora, con la modifica dell’articolo 2380, c.c., il modello tradizionale cessa di essere il sistema di default, tutti e tre i modelli, infatti, vengono posti su un piano di equivalenza: non solo lo statuto di ciascuna società dovrà indicare esplicitamente il sistema adottato ma ciascun modello è disciplinato in modo autonomo e indipendente. Il passaggio da un sistema all'altro avrà effetto dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, salvo diversa disposizione della delibera.

 

Sul piano sistematico, la riforma introduce un nucleo di disposizioni comuni e tre distinti gruppi normativi dedicati rispettivamente al modello con collegio sindacale (artt. 2396-decies – 2409-septies c.c.), al sistema dualistico (artt. 2409-novies – 2409-quinquiesdecies c.c.) e al sistema monistico (artt. 2409-septiesdecies – 2409-noviesdecies c.c.).

Particolarmente significativa è poi la revisione della disciplina del consiglio di amministrazione: il nuovo art. 2380-bis c.c. attribuisce in via esclusiva agli amministratori la gestione e l'organizzazione della società, inclusa l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, con conseguente rafforzamento delle relative responsabilità. L'originario art. 2381 c.c. viene inoltre suddiviso in tre disposizioni distinte: il nuovo art. 2381 disciplina la funzione del presidente; l'art. 2381-bis riserva al consiglio, in composizione plenaria e senza possibilità di delega, le decisioni relative agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; l'art. 2381-ter prevede il principio dell'agire informato, imponendo al presidente di garantire un adeguato flusso informativo e riconoscendo agli amministratori non esecutivi la possibilità di fare ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute secondo legge e statuto.

La riforma introduce inoltre il nuovo art. 2390-bis c.c., il quale prevede per gli amministratori il divieto di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico, recependo il principio delle corporate opportunities. Parallelamente, il novellato art. 2391 c.c. consente a statuti e regolamenti consiliari di prevedere condizioni, modalità e limiti ulteriori per la partecipazione all'adunanza consiliare degli amministratori in conflitto di interessi.

Di rilievo anche il nuovo art. 2396-bis c.c., che estende ai direttori generali i principali obblighi e divieti previsti per gli amministratori in materia di concorrenza, incompatibilità e utilizzo di informazioni o opportunità aziendali, con conseguente responsabilità risarcitoria in caso di violazione.

Sul versante dei controlli, il decreto introduce un pacchetto normativo unitario (artt. 2396-ter – 2396-novies c.c.) applicabile a tutti i modelli di governance.

Nell'ambito della nuova disciplina dei controlli si inserisce anche la responsabilità dei sindaci. Se per le società non quotate resta operativa la limitazione della responsabilità introdotta dalla L. 35/2025 mediante modifica dell'art. 2407 c.c., che prevede, salvo il dolo, un tetto massimo al risarcimento parametrato alla retribuzione annua percepita, per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, il nuovo art. 151.2 TUF esclude espressamente l'applicazione di tali limiti, ripristinando il regime di responsabilità solidale e illimitata dei sindaci in vigore prima della riforma del 2025.