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DIRITTO DEL LAVORO: LICENZIAMENTO A SEGUITO DELLA VISITA FISCALE INPS, QUANDO PUÒ AVVENIRE?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22621/2026 è tornata a pronunciarsi sul tema del licenziamento intimato per giusta causa (assenza ingiustificata) nel caso di irreperibilità del lavoratore durante la visita di controllo INPS.

Nel caso di specie, una società addebitava al proprio dipendente di essersi reso irreperibile in tre occasioni in cui il medico INPS si era recato presso la sua abitazione per la visita di controllo. I verbali riportavano rispettivamente “sconosciuto/irreperibile all'indirizzo”; “non ha risposto nessuno all'indirizzo”; “sconosciuto/irreperibile all'indirizzo”. L'azienda intimava quindi il licenziamento per giusta causa e il lavoratore impugnava il provvedimento.

I giudici di merito di primo e secondo grado accoglievano le argomentazioni del lavoratore e ne ordinava la reintegrazione, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18 dello st. lav., comma 4.  L’azienda decideva quindi di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello per i seguenti motivi:

  • preliminarmente i giudici di merito hanno correttamente rilevato che le formule riportate nei verbali in quanto ambigue si prestano a una duplice lettura contrapposta: dalle stesse, infatti, si può alternativamente ricavare l'assenza del dipendente dal domicilio, ma altresì la difficoltà del medico nel reperire correttamente l'abitazione;
  • l’affermazione dell'azienda secondo cui il verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, e che contestarne il significato equivale a mettere in dubbio l'operato del pubblico ufficiale non risponde al vero. Secondo principio oramai consolidato sull'art. 2700 del c.c., infatti, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o di aver visto avvenire in sua presenza. Ciò non vale, però, in merito alla fondatezza di valutazioni del verbalizzante. Nel caso in esame, chiarisce la Corte di Cassazione, i giudici di merito non aveva contestato ciò che il medico ha attestato bensì si erano limitati a rilevare che le espressioni usate erano ambigue, cosa diversa dal contestarne la veridicità. Per questo motivo non è necessaria la querela di falso;
  • anche la dichiarazione dell’azienda secondo cui è onere del lavoratore dimostrare la propria presenza in casa nei giorni dei controlli è stata cassata dalla Corte, la quale ha richiamato l'art. 5 della legge n. 604 del 1966, che pone a carico del datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.