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DIVORZIO: LA CONVIVENZA COL NUOVO PARTNER PUÒ GIUSTIFICARE LA REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE?

La Corte di cassazione civile con ordinanza n. 13739/2024 è tornata a pronunciarsi sulla revocabilità dell’assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora quest’ultimo abbia instaurato una stabile convivenza con un terzo

Nel caso di specie, Tizio proponeva ricorso per la cassazione parziale del decreto dalla Corte di Appello di Venezia, con il quale la stessa aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento di primo grado che, a modifica delle condizioni di divorzio, aveva ridotto l’assegno divorzile a favore della ex-moglie solo di un 10%.

 

Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revisione dell'assegno divorzile di cui all’art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.

In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.

Si è già affermato in giurisprudenza che, in tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Tanto più che pacificamente risulta acclarato che una nuova convivenza stabile more uxorio fa venir meno il diritto all’assegno di mantenimento, salvo che per la sua eventuale componente compensativa, a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Ciò premesso nel caso concreto, la Corte d’appello di Venezia, a fronte della riconosciuta riduzione del reddito di Tizio dovuta al pensionamento, ha ridotto solo di un modesto 10% l’assegno nonostante la presenza di tutti gli altri molteplici indici di variazioni reddituali delle parti che non sono stati nemmeno considerati e cioè appunto la convivenza della ex moglie con altro compagno, pertanto, la Corte di cassazione ha cassato la decisione con rinvio.

 FONTE:

Articolo su Altalex