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DIRITTO DEL LAVORO: LA CASSAZIONE RESTRINGE LA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, interviene sul tema del diritto alla NASpI in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore a seguito di suo trasferimento in una sede distante dalla residenza.

Nel caso di specie, un lavoratore trasferito da Genova a Catania, aveva rassegnato le proprie dimissioni ritenendo impossibile proseguire l'attività e rivendicando il diritto alla NASpI.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, escludendo che ricorressero i presupposti della disoccupazione involontaria. Di diverso avviso la Corte d'appello di Genova, che aveva posto l’accento sulla considerevole distanza tra sede originaria e nuova assegnazione, ritenendo che tale circostanza integrasse, di per sé, una "grave situazione oggettiva" idonea a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore.

Ricorreva in Cassazione l’INPS, lamentando che la Corte territoriale aveva completamente omesso di verificare l'eventuale insussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" richieste dall'art. 2103 c.c. e, quindi, la sussistenza di un grave inadempimento datoriale.

La Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso cassando con rinvio e affermando che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, secondo cui "la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa" non può essere letto in modo avulso dalla nozione di giusta causa.

La Corte di Cassazione ha osservato, infatti, che la decisione d'appello avrebbe dovuto accertare "l'insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento", circostanza "idonea a configurare l'inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali", elementi richiesti per integrare la giusta causa che avrebbe attribuito al lavoratore il diritto all'accesso alla NASpI.

In altre parole, la Corte ha escluso che la mera gravosità del trasferimento possa, da sola, fondare il diritto alla NASpI, rilevando, ai fini della configurazione della giusta causa, non il solo suo impatto personale o logistico, ma il suo nesso con un comportamento datoriale illegittimo o comunque lesivo del sinallagma contrattuale.

Da tale pronuncia deriva un innalzamento dell'onere di allegazione, prima ancora che di prova, in capo al lavoratore, chiamato non solo a dimostrare la gravosità del mutamento di sede, ma anche a contestarne i presupposti giustificativi, la cui legittimità va tuttavia comprovata dal datore di lavoro.