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DIVORZIO: QUANDO SPETTA ALL’EX CONIUGE TITOLARE DI ASSEGNO DI DIVORZIO IL 40% DEL TFR?

Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 2411 del 13 aprile 2026, ha affrontato il tema del diritto alla quota del TFR riconosciuto all'ex coniuge dall'art. 12 bis della legge divorzio, chiarendo quando sorge questo diritto, a quali condizioni e in quale momento quelle condizioni devono essere verificate.

Nel caso di specie, l’ex marito aveva lavorato alle dipendenze di un'azienda ospedaliera, maturando un TFR complessivo di 149.138,28 euro, erogatogli dall'INPS in tre rate. L’ex moglie, titolare di assegno divorzile, proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 12-bis della legge sul divorzio, chiedendo il riconoscimento del 40% del TFR maturato dall'ex marito per il periodo in cui il rapporto lavorativo aveva coinciso con quello matrimoniale.

Il Tribunale accogliendo integralmente la domanda della ricorrente, ha affermato che l’art. 12-bis della L. n. 898/1970 riconosce, all'ex coniuge che non si sia risposato e sia titolare di assegno divorzile, il diritto a una quota pari al 40% del TFR percepito dall'altro “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”. La percentuale si calcola esclusivamente sulla parte di TFR riferibile agli anni in cui il rapporto lavorativo ha coinciso temporalmente con il matrimonio.

Eventuali modifiche future producono effetti solo pro-futuro, a partire dalla domanda proposta, senza travolgere posizioni giuridiche già consolidate. Ne discende che, se dopo la cessazione del lavoro l'ex coniuge perde il diritto all'assegno divorzile, tale circostanza sopravvenuta non è in grado di incidere retroattivamente sul diritto già sorto alla quota del TFR.

Nel caso concreto, il rapporto lavorativo dell’ex marito si era sovrapposto al matrimonio per un periodo di 17 anni. Il 40% del TFR proporzionalmente riferibile a quel periodo equivaleva a 32.714,20 euro, somma che dovrà essere versata alla ricorrente in proporzione alle rate erogate dall'INPS.