DIRITTO DEL LAVORO: SUL DATORE GRAVA LA PROVA DELLE DIMENSIONI AZIENDALI AI FINI DELL’ART. 18 ST. LAV.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, n. 13689 del 22 maggio 2025) offre importanti chiarimenti in materia di licenziamento e onere della prova in relazione alla tutela prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Quando un lavoratore impugna un licenziamento sostenendone l’illegittimità, è sufficiente che dimostri l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto di recesso.
Spetta invece al datore di lavoro, qualora intenda eccepire l’inapplicabilità della tutela reale prevista dall’art. 18 St. lav., dimostrare che la propria impresa non raggiunge la soglia dimensionale richiesta dalla norma. Si tratta infatti di un fatto impeditivo, la cui prova ricade sull’impresa.
La Corte ha escluso che una semplice visura camerale storica possa costituire prova sufficiente del numero dei dipendenti. Trattandosi di un documento basato su autodichiarazioni, privo di controllo esterno, esso non può essere considerato attendibile né autonomamente rilevante. L'onere probatorio va assolto mediante scritture aziendali o altri elementi concreti che attestino in modo preciso il numero effettivo dei lavoratori in forza al momento del licenziamento.
Nel caso di specie, un dipendente licenziato dagli amministratori giudiziari di una società in liquidazione aveva impugnato il recesso, lamentando anche la mancata attivazione del tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 7 L. n. 604/1966. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato la sua domanda, ritenendo sufficiente – per escludere la tutela reale – la visura camerale e onerando lo stesso lavoratore della prova contraria.
La Cassazione ha ribaltato l’impostazione: non solo la visura camerale è inidonea a dimostrare la dimensione aziendale, ma il giudice non può trasferire al lavoratore l’onere di provare circostanze che sono nella disponibilità esclusiva del datore. In situazioni di dubbio, il giudice avrebbe dovuto attivarsi per acquisire ulteriore documentazione o disporre mezzi istruttori d’ufficio.