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DIRITTO DI FAMIGLIA: LA CONVIVENZA MORE UXORIO COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14358/2025, è tornata a pronunciarsi su un tema particolarmente delicato nell’ambito del diritto di famiglia: il diritto dell’ex coniuge a percepire l’assegno di mantenimento in presenza di una nuova convivenza stabile.

La vicenda trae origine dalla richiesta di un ex marito che, a seguito della nuova relazione sentimentale intrapresa dall’ex moglie, ha domandato la revoca dell’assegno di mantenimento a suo tempo riconosciuto in sede di separazione. La Corte d’Appello aveva accolto la richiesta, ritenendo che la nuova convivenza della donna costituisse una circostanza sufficiente a far venir meno il diritto al contributo mensile.

La donna ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che la mera instaurazione di un nuovo legame affettivo non possa considerarsi causa automatica di estinzione del diritto all’assegno.

Accogliendo il ricorso, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha ribadito un orientamento ormai consolidato: l’instaurazione di una relazione more uxorio non determina automaticamente la cessazione del diritto all’assegno di mantenimento.

La Corte ha chiarito che l’assegno di mantenimento, pur nella sua natura forfettaria, risponde a una duplice finalità:

  • una funzione assistenziale, che tutela l’ex coniuge privo di mezzi adeguati di sussistenza;
  • una funzione compensativa, destinata a riconoscere il contributo fornito durante la vita matrimoniale, anche in termini di rinunce professionali e sacrifici personali.

Se la nuova convivenza può far venir meno l’esigenza assistenziale, non incide invece sulla componente compensativa dell’assegno, la quale sopravvive fintantoché il beneficiario dimostri in giudizio di aver contribuito in modo significativo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.

Secondo i giudici, l’ex coniuge che abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale mantiene il diritto a ricevere l’assegno in chiave compensativa, a condizione che:

  • sia privo di indipendenza economica e impossibilitato a raggiungerla;
  • abbia fornito un apporto rilevante alla vita familiare e alla carriera dell’altro coniuge durante il matrimonio;
  • abbia rinunciato a opportunità lavorative per occuparsi della famiglia.

L’ordinanza in commento offre un’importante conferma interpretativa: la revoca dell’assegno di mantenimento non può essere automatica a fronte della sola convivenza dell’ex coniuge con un nuovo partner. È necessario valutare caso per caso, verificando se sussistano le condizioni economiche e i presupposti compensativi che giustificano il mantenimento del contributo.

Brocardi.it