DIRITTO DI FAMIGLIA: VIOLENZA CONIUGALE E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE, IRRILEVANTE IL MOMENTO IN CUI SI MANIFESTA
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 30 maggio 2025, n. 14465 torna a pronunciarsi in materia di separazione personale tra coniugi con una decisione di grande rilievo in tema di addebito della separazione, chiarendo un principio già consolidato: la condotta violenta posta in essere da un coniuge è di per sé sufficiente a fondare l’addebito, indipendentemente dal momento in cui essa si manifesta rispetto alla fine della convivenza.
Nel caso di specie, il marito proponeva domanda di separazione personale con la quale lamentava comportamenti intollerabili da parte della moglie, che lo avrebbero costretto ad abbandonare la casa familiare. In primo grado, le reciproche richieste di addebito sono state respinte, sancendo una soccombenza paritaria.
In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale ha ribaltato parzialmente l'esito, ritenendo provato che a determinare la crisi irreversibile del rapporto siano state condotte violente poste in essere dal marito, anche se verificatesi successivamente alla fine della convivenza.
L’uomo ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso, confermando la rilevanza dirimente delle condotte violente, anche se successive alla cessazione della convivenza. Secondo i giudici, infatti, la violenza fisica e morale costituisce una violazione talmente grave dei doveri coniugali da giustificare autonomamente non solo la separazione, ma anche l’addebito al suo autore.
Non è dunque necessario procedere a una comparazione tra le condotte dei coniugi: atti di tale gravità, proprio per la loro lesività dei diritti fondamentali della persona e per il loro carattere di sopraffazione, sono tali da assorbire qualsiasi altra causa eventualmente preesistente, a prescindere dal momento in cui essi si verifichino.