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SEPARAZIONE E DIVORZIO: SVOLTA DELLA CASSAZIONE SUGLI ACCORDI PRE-CRISI

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione apre alla legittimità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in previsione di una futura crisi coniugale, segnando un netto superamento dell’orientamento tradizionale che li riteneva illeciti.

I coniugi possono ora sottoscrivere intese – anche durante il matrimonio – per regolare anticipatamente aspetti economici e patrimoniali in caso di separazione o divorzio.

Non si tratta di “patti prematrimoniali” in senso tecnico, ma di contratti atipici con condizione sospensiva lecita, pienamente validi ai sensi dell’art. 1322 c.c., laddove perseguano interessi meritevoli di tutela.

La Corte abbandona l’idea della famiglia come entità astratta da proteggere a ogni costo, a favore di una visione che valorizza l’autonomia e la consapevolezza delle parti. Pianificare ex ante la distribuzione dei beni non è più visto come incentivo alla crisi, ma come strumento di prevenzione dei conflitti.

Nel caso oggetto della pronuncia, una moglie aveva contribuito economicamente all’acquisto e all’arredamento di un immobile intestato solo al marito. Le parti avevano regolato le rispettive posizioni con una scrittura privata, prevedendo – in caso di separazione – un trasferimento di beni reciproco.

La Cassazione ha ritenuto legittimo e bilanciato tale accordo, considerandolo una forma di riassetto patrimoniale equo, non lesivo di alcun diritto indisponibile.

La sentenza apre anche alla possibilità di regolare anticipatamente aspetti non patrimoniali, come l’uso dell’abitazione coniugale o l’organizzazione della genitorialità. Restano fermi, ovviamente, i limiti imposti dalla legge a tutela dei minori e dei diritti fondamentali, sui quali il giudice mantiene un potere di controllo.