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FECONDAZIONE ASSISTITA: STORICA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con la recente sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha tracciato un nuovo confine nella tutela dei diritti delle famiglie omogenitoriali, intervenendo sul riconoscimento legale dei figli nati da procreazione medicalmente assistita (PMA) realizzata all’estero.

Fino ad oggi, l’ordinamento italiano riconosceva come genitore esclusivamente la madre biologica, ossia colei che partoriva. Restava invece priva di tutela la figura della madre “intenzionale”, vale a dire la donna che, pur non avendo un legame biologico con il bambino, aveva condiviso il progetto genitoriale ed espresso un consenso pieno e informato al ricorso alla PMA, assumendosi fin dall’inizio responsabilità educative e affettive.

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consente di riconoscere anche la madre intenzionale come genitore del bambino nato in Italia da PMA eseguita all’estero, in conformità alle norme locali.

Secondo la Corte, questa lacuna normativa: viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), generando una discriminazione irragionevole tra figli nati in contesti familiari diversi; compromette il diritto del minore a una piena identità personale e giuridica sin dalla nascita (artt. 2 e 30 Cost.);ostacola l’effettiva assunzione di responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori; mette a rischio il diritto del bambino a ricevere cura, educazione e mantenimento da entrambe le figure genitoriali, nonché a conservare legami affettivi con entrambe le famiglie d’origine.

La pronuncia nasce da una questione sollevata dal Tribunale di Lucca, a seguito della richiesta della Procura di cancellare dall’atto di nascita la madre intenzionale di un bambino nato da una coppia di donne.

La Corte ha chiarito che, quando due persone scelgono consapevolmente di generare un figlio attraverso PMA, si assume un impegno genitoriale comune dal quale non è possibile recedere arbitrariamente. È dunque nell’interesse primario del minore che entrambe le figure siano giuridicamente riconosciute come genitori.

La sentenza non modifica le regole italiane sull’accesso alla PMA, che resta riservata a coppie eterosessuali secondo la normativa vigente. L’intervento della Corte si limita a garantire la piena tutela giuridica del legame tra il bambino e la madre intenzionale, quando la PMA è avvenuta legalmente all’estero.