DEMANSIONAMENTO: NON BASTA CHE LE MANSIONI QUALIFICATE RESTINO PREVALENTI
Con l’ordinanza n. 7711 del 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema centrale del diritto del lavoro, precisando che il demansionamento non può essere valutato esclusivamente sulla base del tempo dedicato alle mansioni inferiori.
Anche quando le attività proprie della qualifica professionale rimangono prevalenti, l’assegnazione sistematica e stabile di compiti inferiori può integrare una violazione dell’art. 2103 c.c. e dar luogo al risarcimento del danno.
La vicenda riguardava un infermiere professionale che, per oltre dieci anni, aveva svolto non soltanto le attività tipiche della propria qualifica, ma anche compiti normalmente attribuiti al personale di supporto, quali l’igiene dei pazienti, la movimentazione, il riordino degli ambienti e altre attività assistenziali non qualificanti.
I giudici di merito avevano accertato che tali mansioni inferiori occupavano soltanto una parte limitata dell’orario di lavoro, quantificata in circa il 10% del tempo complessivo. Nonostante ciò, avevano riconosciuto l’esistenza di un demansionamento e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha respinto la tesi del datore di lavoro secondo cui il demansionamento potrebbe configurarsi soltanto quando le mansioni inferiori assumano carattere prevalente rispetto a quelle proprie dell’inquadramento.
Secondo i giudici, occorre distinguere tra:
- prevalenza delle mansioni qualificate, che rappresenta un criterio quantitativo;
- marginalità delle mansioni inferiori, che costituisce invece un criterio qualitativo.
Per escludere l’illegittimità della condotta datoriale non è sufficiente che il lavoratore svolga prevalentemente le attività proprie della sua qualifica. È necessario anche che le mansioni inferiori abbiano carattere occasionale, accessorio e marginale. Quando tali attività vengono richieste in modo sistematico e stabile nel tempo, si realizza una lesione della professionalità del dipendente, anche se esse occupano una quota limitata dell’orario lavorativo.
La pronuncia segna un'importante evoluzione rispetto a precedenti orientamenti che attribuivano rilievo prevalente al criterio quantitativo.
La Cassazione valorizza oggi la tutela della professionalità, dell'identità professionale e della dignità del lavoratore, affermando che l'assegnazione continuativa di compiti inferiori può risultare lesiva indipendentemente dalla loro incidenza percentuale sull'attività complessivamente svolta.
La decisione impone ai datori di lavoro una maggiore attenzione nell'organizzazione delle mansioni. Non sarà più sufficiente dimostrare che il dipendente svolge prevalentemente le attività corrispondenti al proprio livello di inquadramento.

