DIRITTO DI FAMIGLIA: LA CORTE COSTITUZIONALE APRE ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE PER I SINGLE
Con la sentenza n. 33 del 2025, la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui esclude le persone non coniugate residenti in Italia dalla possibilità di presentare domanda di idoneità all’adozione internazionale.
La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto tale esclusione in contrasto con gli articoli 2 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata, inteso anche come libertà di autodeterminazione nelle scelte genitoriali.
Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato la questione, segnalando l’incongruenza della normativa vigente con i principi costituzionali. Il giudice a quo ha evidenziato come l’attuale disciplina non risponda al superiore interesse del minore, potendo un contesto familiare monoparentale garantire, in concreto, un ambiente stabile e affettivo.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, rilevando come lo stesso ordinamento riconosca in più passaggi l’idoneità della persona singola a svolgere il ruolo genitoriale, anche in situazioni particolarmente delicate (es. adozioni in casi particolari ai sensi dell’art. 44 della l. n. 184/1983).
Secondo i giudici costituzionali, impedire in via assoluta a una persona single di accedere all’adozione internazionale non è uno strumento necessario né proporzionato al fine di tutelare il minore. Il miglior interesse del minore può e deve essere verificato in concreto dal giudice, che può valutare l’idoneità affettiva, educativa e sociale dell’adottante, anche laddove si tratti di un genitore single.
La Consulta ha dunque affermato che l’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983 è incostituzionale nella parte in cui esclude le persone single dall’accesso alla procedura per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. La famiglia, anche se non corrisponde al modello tradizionale, può comunque rappresentare un contesto affettivo, educativo e stabile: il vero baricentro dell’interesse del minore.
Resta ferma, però, la necessità di accertare, caso per caso, tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.