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CONTRATTI: VALIDITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI ONLINE

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20945 /2026, si è pronunciata in merito alla validità della sottoscrizione delle clausole vessatorie nell’e-commerce mediante l’ormai consolidata prassi della spunta di una casella (o “flag”).

Il caso di specie riguarda due professionisti (quindi rapporto B2B): Alfa srl sottoscriveva con Beta spa un contratto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica. Il fornitore aveva richiamato una clausola delle condizioni generali che fissava il foro esclusivo di Roma, sostenendo che fosse stata validamente approvata tramite un doppio flag apposto dal cliente in fase di adesione online.

La Corte di Cassazione investita della vertenza nel proprio esame si concentra sull'applicazione dell'art. 1341 del c.c., comma 2, ai contratti conclusi telematicamente. La norma richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di una approvazione specifica e separata rispetto al resto del contratto tramite la c.d. “doppia firma”.

La Cassazione chiarisce che questo obbligo non si affievolisce in ambito digitale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 70/2003, le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando l'ordine viene inoltrato per via telematica.

Secondo la Corte di Cassazione per la valida approvazione di una clausola vessatoria sarebbe sufficiente procedere alla sottoscrizione specifica tramite un codice OTP (One Time Password), inviato via SMS o e-mail e inserito dal cliente sulla piattaforma.

La Cassazione stabilisce dunque che, nei contratti conclusi telematicamente tra professionisti e aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., mediante firma digitale, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” o “flaggatura” della casella corrispondente alla clausola.