SEPARAZIONE: INCAPACITÀ NATURALE E INCAPACITÀ PROCESSUALE
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30177/2025 ha stabilito che l'eventuale incapacità naturale della parte di un giudizio civile non comporta automaticamente l'assenza di capacità processuale.
Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna aveva respinto il gravame proposto da Tizia contro la decisione con cui il Tribunale di Modena aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Caio, su ricorso da questo depositato dopo una prolungata separazione consensuale.
Tizia si era opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendone il rigetto per incapacità di discernimento di Caio in quanto affetto da grave patologia degenerativa, in relazione alla quale la stessa Tizia un mese prima del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva depositato ricorso per la nomina di amministratore di sostegno.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevando che:
- che non sussistessero i presupposti della richiesta sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., non essendovi un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di divorzio e il procedimento di amministratore di sostegno;
- che in quel procedimento non era stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio, e che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non sussistevano i presupposti di cui all’art. 4, comma 5, legge divorzile per la nomina di un curatore speciale al ricorrente (malattia di mente o incapacità legale).
La Corte di Cassazione, investita della questione, nel rigettare il ricorso di Tizia, ha ribadito che l'eventuale incapacità naturale della parte di un giudizio civile non comporta l'assenza di capacità processuale, giacché l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o l’abbiano vista limitata con provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno, e non, invece, ai soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti, inabilitati nelle forme di legge; né in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento o per la definizione della procedura di tutela specifica (interdizione, inabilitazione nomina di amministratore di sostegno).

