LOCAZIONE: NEGATO IL RISARCIMENTO PER LUCRO CESSANTE
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1289/2025 del 15 settembre 2025, si è pronunciato in tema di risoluzione del contratto di locazione.
Nel caso di specie, il locatore promuoveva ricorso contro il proprio conduttore per ottenere la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento del danno, denunziando inadempimenti degli obblighi relativi ad innovazioni e modificazioni dell’immobile non autorizzati.
Il tribunale pronunciava la risoluzione anticipata del contratto, con obbligo di restituzione del bene e diritto al risarcimento del danno rigettando però la richiesta del risarcimento del danno da lucro cessante (mancato guadagno).
Quanto al danno emergente, le prove addotte non consentivano di dubitare della sussistenza del pregiudizio, stante l’alterazione materiale del bene locato, ma in merito al danno da lucro cessante, il tribunale ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale confermato di recente dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. Unite n. 4892/2025) secondo cui: “il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi”.
Secondo l’orientamento seguito anche dalle Sezioni Unite, infatti, non vi è alcun automatismo tra canoni mancanti e danno da lucro cessante.
Dopo la risoluzione e fino alla restituzione del bene opera l’art. 1591 c.c.; dopo la restituzione e fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza del contratto, i canoni residui - a titolo di danno da mancato guadagno - sono dovuti se il locatore allega e prova di essersi “tempestivamente attivato” per una nuova locazione a terzi.
Nel caso in esame, mancava quest’ultima prova, giacché il locatore non aveva dimostrato di avere quantomeno tentato, fattivamente e tempestivamente, di “ricollocare l’immobile sul mercato”. E, pertanto, la domanda di risarcimento per mancato guadagno dei canoni a scadere non veniva accolta.

