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DIVORZIO: ASSEGNO DIVORZILE E RIPETIBILITÀ DELLE SOMME

La Cassazione, con ordinanza n. 1999/2026, torna a chiarire la distinzione sistematica tra assegno di separazione e assegno divorzile nonché i presupposti e i limiti della ripetizione delle prestazioni economiche tra ex coniugi.

Nel caso di specie, il Tribunale di Rimini aveva pronunciato il divorzio tra le parti e riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di € 500 mensili. La Corte d’appello di Bologna, in riforma, aveva rigettato la domanda di assegno e condannato l’appellata a restituire le somme riscosse a tale titolo.

L’ex moglie proponeva quindi ricorso in Cassazione, la quale pronunciandosi sul tema, ha ribadito importanti principi di diritto.

Anzitutto, viene precisata la distinzione tra assegno di separazione, ancorato al tenore di vita in costanza di vincolo di matrimonio, e assegno divorzile, svincolato da tale parametro e con funzione assistenziale, compensativa e perequativa. In tema di ripetizione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32914/2022: opera la regola generale della condictio indebiti (e quindi la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate) quando la rivalutazione ex tunc dei presupposti riguardi la posizione del richiedente e si accerti l’insussistenza ab origine del diritto; viceversa, non opera la condictio indebiti, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede ad una rivalutazione con effetto ex tunc “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta.

Nel caso concreto, la Corte nella ordinanza oggetto di commento ha ritenuto accertata l’insussistenza originaria dei presupposti dell’assegno divorzile, e corretta la condanna alla restituzione delle somme percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio, fermo il distinto titolo dell’assegno di separazione per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

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