OCCUPAZIONE SINE TITULO: IL DANNO NON È AUTOMATICO E VA PROVATO
Con l’ordinanza 16 gennaio 2026, n. 924, la Corte di Cassazione, torna a ribadire un principio ormai consolidato ma spesso disatteso nella prassi: il danno da occupazione sine titulo di un immobile non è in re ipsa e non può essere riconosciuto in via automatica.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario che agisce in giudizio per il risarcimento è onerato di una specifica allegazione e prova del pregiudizio subito.
In particolare:
- danno emergente: deve essere allegata la concreta possibilità di godimento del bene che si assume essere stata perduta;
- lucro cessante: occorre dimostrare lo specifico mancato guadagno, ad esempio la perdita di occasioni di vendita o di locazione a condizioni economicamente più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
Tale prova può essere fornita anche per presunzioni o facendo ricorso a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, ma non può essere semplicemente presunta sulla base della sola occupazione illegittima.
La Corte precisa che l’onere di contestazione — la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova — opera esclusivamente con riferimento ai fatti noti alla controparte.
Per i fatti ignoti al danneggiante, l’onere probatorio permane in capo all’attore.
Nel caso di specie, l’azione è stata promossa dal proprietario di un box auto, abusivamente occupato dal 2004, che aveva chiesto la liberazione dell’immobile e il risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando un’indennità di occupazione e un importo mensile sino al rilascio; decisione confermata in appello.
La Cassazione, investita del ricorso, ha censurato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva sostanzialmente configurato il danno da occupazione come automaticamente esistente, senza una verifica puntuale degli elementi probatori.
Accogliendo il motivo di ricorso sul punto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio, ribadendo che il giudice di merito non può prescindere dall’accertamento concreto del pregiudizio.

