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MANTENIMENTO DEI FIGLI: TRA TENORE DI VITA, CAPACITÀ REDDITUALI E DISCREZIONALITÀ GIUDIZIALE

Con la sentenza 27 novembre 2025, n. 1240, il Tribunale di Agrigento è intervenuto sul tema della quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, confermando principi ormai consolidati ma di costante attualità nella prassi giudiziaria.

Il Tribunale ha ribadito che il contributo al mantenimento deve essere determinato in modo tale da garantire al figlio, per quanto possibile, un tenore di vita analogo a quello goduto prima della disgregazione del nucleo familiare.

Non si tratta di un parametro meramente teorico: il mantenimento comprende una pluralità di esigenze che vanno ben oltre il profilo alimentare, estendendosi agli aspetti abitativi, scolastici, sportivi, sanitari, sociali e all’assistenza morale e materiale.

In questo senso continua a trovare applicazione l’art. 315-bis c.c., che riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato e istruito nel rispetto delle proprie capacità e aspirazioni, e l’art. 316-bis c.c. (richiamato dagli artt. 147 e 148 c.c.), che impone ai genitori di adempiere ai propri obblighi in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, professionale o casalingo.

Un profilo centrale della decisione riguarda l’individuazione del parametro economico di riferimento. Il giudice ha chiarito che la valutazione non può arrestarsi al solo patrimonio o al reddito formalmente dichiarato, ma deve estendersi anche alla capacità lavorativa complessiva di ciascun genitore, includendo la valorizzazione delle potenzialità reddituali accertabili.

Tale impostazione riflette la struttura stessa delle norme codicistiche in materia di famiglia, volutamente elastiche e affidate al prudente apprezzamento del giudice, proprio per tenere conto delle molteplici variabili personali ed economiche che caratterizzano ogni singola vicenda.

Nel caso concreto, il Tribunale di Agrigento ha proceduto a una valutazione comparativa delle condizioni economiche dei genitori, esaminando i rispettivi redditi e le spese abitative, per poi richiamare i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mantenimento della prole.

La pronuncia si inserisce coerentemente nel solco della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadita anche da Cass. civ., 6 febbraio 2025, n. 2941, secondo cui il principio di proporzionalità governa sia la determinazione dell’assegno periodico di mantenimento sia la partecipazione alle spese straordinarie.

Tale principio impone una valutazione attenta e attualizzata delle condizioni reddituali e patrimoniali del genitore obbligato, tenendo conto non solo dei redditi, ma anche degli oneri gravanti su di esso (quali, ad esempio, le spese locative) e del concreto apporto alla vita quotidiana e all’accudimento dei figli.