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CASE MOBILI E ABUSO EDILIZIO: QUANDO SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Con la sentenza 21 gennaio 2026, n. 463, il Consiglio di Stato, Sez. II, è tornato a chiarire i confini tra edilizia libera e nuova costruzione, ribadendo principi di particolare rilievo in materia di manufatti leggeri, strutture prefabbricate e sanzioni edilizie, soprattutto in contesti sottoposti a vincolo.

Secondo il Consiglio di Stato, rientrano nella nozione di nuova costruzione, e richiedono pertanto il permesso di costruire, anche le opere apparentemente prive di rilevanza strutturale, quali:

- manufatti leggeri o prefabbricati;

- roulotte, camper, case mobili e strutture analoghe;

- box e manufatti metallici.

Determinante non è la natura “mobile” o precaria del bene, bensì la sua collocazione stabile e continuativa sul territorio. In applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001, l’uso abitativo o lavorativo e la permanenza nel tempo rendono tali opere soggette a titolo edilizio, con esclusione dell’edilizia libera.

Nel caso esaminato, una recinzione in muratura, un box prefabbricato leggero e case su ruote sono stati ritenuti idonei a produrre una trasformazione urbanistica ed edilizia significativa, tale da alterare la destinazione agricola originaria dell’area.

La sentenza ribadisce un orientamento consolidato: l’abuso edilizio va valutato in modo complessivo e non atomistico. Quando un intervento si compone di più opere, non è consentito scomporle singolarmente per sottrarne alcune al regime sanzionatorio.

La decisione conferma un approccio rigoroso dell’amministrazione e della giurisprudenza che impone a proprietari e operatori del settore una verifica preventiva accurata della necessità del titolo edilizio, soprattutto in aree agricole o vincolate.