SUCCESSIONE: IL FIGLIO EREDE PUÒ RESTARE NELLA CASA CONTRO LA VOLONTÀ DEL CONIUGE SUPERSTITE TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE?
Alla morte del padre, se tra gli eredi vi sono la moglie e il figlio, sull'immobile caduto in successione si instaura una comunione ereditaria: ciascun erede diventa titolare di una quota ideale del bene. Se, inoltre, l'abitazione apparteneva già in parte alla moglie, la quota ricevuta per successione si aggiunge naturalmente a quella di cui era già proprietaria.
L'art. 540 c.c. riconosce al coniuge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché il diritto di uso sui mobili che la corredano, purché l'immobile appartenesse al defunto o fosse comune ai coniugi. Si tratta di un vero e proprio diritto reale, destinato quindi a incidere concretamente anche sulle facoltà degli altri coeredi. Il figlio può essere comproprietario dell'immobile, ma deve esercitare i propri diritti nel rispetto del diritto di abitazione spettante alla madre.
Ne consegue che la titolarità di una quota ereditaria non attribuisce automaticamente al figlio il diritto di continuare a vivere nella casa contro la volontà della madre. Se il figlio è adulto ed economicamente autosufficiente, infatti, la sua permanenza nell'abitazione familiare non trova fondamento nella semplice qualità di coerede. La madre, titolare del diritto di abitazione, può quindi chiedergli di lasciare l'immobile.
Diversa è la situazione del figlio che sia ancora impegnato negli studi o che non abbia raggiunto, senza propria responsabilità, una concreta indipendenza economica. In questi casi devono essere valutati anche gli obblighi di mantenimento e di assistenza derivanti dai rapporti familiari.
Inoltre, la circostanza che il figlio abbia abitato nell'immobile per molti anni non determina, di per sé, l'acquisto di un autonomo diritto sulla casa. La sua presenza può infatti derivare dalla semplice tolleranza o dal consenso dei genitori e assumere, sotto il profilo giuridico, i caratteri di una detenzione precaria, assimilabile, a seconda delle circostanze, a un rapporto di comodato. Il trascorrere del tempo, quindi, non trasforma automaticamente tale situazione in un diritto permanente né consente, per questo solo fatto, di invocare l'usucapione.
Il figlio conserva naturalmente i propri diritti quale comproprietario e può chiedere lo scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 1111 c.c. La divisione, però, deve tenere conto dell'esistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite. Ciò significa che, anche qualora si arrivi alla divisione o alla vendita dell'immobile, il diritto della madre non viene semplicemente cancellato: esso incide sul valore economico del bene e, conseguentemente, anche sulla determinazione del valore della quota spettante agli altri coeredi.
In sintesi, proprietà e diritto di abitazione sono posizioni giuridiche diverse: il figlio può essere comproprietario della casa, ma il diritto riconosciuto dalla legge al coniuge superstite sulla residenza familiare può limitarne concretamente il godimento.

