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ADOZIONE: SOPRAVVENUTA ADOZIONE DEL MAGGIORENNE E REVOCA DELLE DONAZIONI PRECEDENTI

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25538/2026, torna a pronunciarsi sulla revocabilità della donazione per la sopravvenuta adozione di una persona maggiorenne, chiarendo che la possibilità prevista dall’articolo 803 c.c. riguarda unicamente il caso della nascita di un figlio, la sua sopravvenuta conoscenza, o l’adozione di un minore (adozione piena).

Nel caso di specie, una donna, nubile e senza figli, che aveva effettuato importanti donazioni di quote societarie alla sorella e alla nipote, dopo aver adottato un altro nipote, maggiorenne, al quale era legata da un rapporto di affetto materno, aveva chiesto la revoca delle precedenti donazioni per sopravvenienza di figlio, ai sensi dell’articolo 803 c.c., per reintegrare il proprio patrimonio a beneficio del figlio adottivo.

Prima il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano hanno però respinto la domanda, ritenendo la norma inapplicabile all’adozione del maggiorenne.

La Corte di Cassazione, investita della questione, precisa che gli effetti dell’adozione di una persona maggiorenne continuano a rimanere «ben diversi rispetto a quelli dell’adozione piena e dell’adozione in casi particolari, incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse». L’adozione di persone maggiorenni, infatti, non ha quale obiettivo l’educazione e la cura dell’adottato, “essendo piuttosto diretto ad assicurare all'adottante la perpetuazione di una discendenza e la trasmissione del nome e del patrimonio”.

Il concetto di filiazione, nella prospettiva della norma, resta circoscritta alla procreazione, con l’aggiunta dell’adozione «piena».

In questo senso, quindi, l’art. 803 c.c. non facendo espresso riferimento all’adozione di persone maggiorenni, non può essere interpretato in via estensiva in maniera da ricomprendervi quelle donazioni effettuate dall’adottante prima che sopravvenisse l’adozione della persona maggiore d’età.