Articoli

PRELIMINARE DI VENDITA: LA CONFORMITÀ CATASTALE NEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24437/2025, è tornata a pronunciarsi in tema di esecuzione in forma specifica e in particolare sul tema della produzione e acquisizione della documentazione catastale nel corso del procedimento, affermando la necessità di garantire la certezza delle risultanze catastali negli atti traslativi, anche quando questi siano frutto di sentenza ex art. 2932 c.c.

La Corte ribadisce che la dichiarazione di conformità catastale prevista dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 è condizione imprescindibile non solo per i trasferimenti immobiliari negoziali, ma anche per quelli disposti con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. La presenza delle menzioni catastali (identificazione, riferimento alle planimetrie depositate e dichiarazione di conformità allo stato di fatto) costituisce quindi presupposto processuale per l’azione di adempimento in forma specifica, dovendo sussistere al momento della decisione, e non necessariamente già all’atto dell’introduzione del giudizio. La Cassazione precisa quindi che la documentazione catastale può essere prodotta anche in corso di causa, senza soggiacere alle ordinarie preclusioni in materia di produzione documentale.

La pronuncia in commento rafforza la centralità della conformità catastale quale strumento di certezza e trasparenza nei trasferimenti immobiliari, riducendo il rischio di contenzioso successivo e responsabilità professionali.

La sentenza della Cassazione n. 24437/2025 conferma e innova la disciplina della produzione della documentazione catastale nei procedimenti giudiziari di trasferimento immobiliare, offrendo maggiore flessibilità alle parti e ai professionisti, ma imponendo al contempo una rigorosa attenzione alla correttezza e completezza degli adempimenti catastali.