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UNIONI CIVILI: E' POSSIBILE L'ESTENSIONE DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25495/2025, ha definito i principi applicabili per il riconoscimento dell'assegno divorzile nelle unioni civili, consolidando l'equiparazione con la disciplina matrimoniale.

Nel caso di specie, due donne avviavano una convivenza nel 2013 (successivamente formalizzata in unione civile nel 2016) che terminavano nel 2018. La peculiarità della fattispecie risiedeva nella necessità di valutare l'incidenza del periodo di convivenza precedente la formalizzazione dell'unione civile sulla determinazione del diritto all'assegno.

La Corte d'Appello di Trieste, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto l'assegno nella misura di 550 euro mensili, valorizzando la disparità economica tra le parti e il carattere assistenziale-compensativo del contributo.

La Corte di Cassazione, investita della questione ha rilevato un'applicazione non corretta dei principi consolidati in materia di assegno divorzile.

La Suprema Corte ha, innanzitutto, chiarito nuovamente la distinzione tra l'assegno di mantenimento (da riconoscersi in sede di separazione), fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi e l'assegno di divorzio che, invece, opera in un contesto completamente diverso, presupponendo lo scioglimento definitivo del vincolo.

In questo scenario, permane esclusivamente un vincolo di solidarietà post-coniugale, caratterizzato da una più forte rilevanza dell'autoresponsabilità. La conseguenza pratica è che entrambi gli ex coniugi sono tenuti a procurarsi i mezzi necessari per vivere autonomamente e con dignità. La funzione assistenziale dell'assegno di divorzio è, quindi, sostanzialmente diversa da quella dell'assegno mantenimento riconosciuto in sede di separazione e non risponde all'esigenza di bilanciare sempre e in ogni caso la disparità economica tra le parti.

La novità rivoluzionaria dell'ordinanza n. 25495 risiede nell'estensione di questi principi alle unioni civili. La Cassazione ha, infatti, stabilito che tutti i criteri elaborati per l'assegno divorzile sono senz'altro validi anche per l'assegno richiesto dopo lo scioglimento dell'unione civile ampliando il concetto di solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali.