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Enti pubblici: si può continuare a svolgere le mansioni dell’ufficio stampa solo con un corso di formazione

Se l’ente locale si decide a istituire l’ufficio stampa non ha l’obbligo di assegnarvi chi in precedenza si è occupato in qualche modo di comunicazione per l’ente stesso. Ma ciò non toglie che il personale preesistente possa conquistare il diritto alla definitiva attribuzione delle funzioni dopo aver utilmente espletato il corso di formazione previsto dalla legge 150/2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”). È quanto emerge dal nuovo orientamento della sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 18965/15. Il fatto che l’amministrazione abbia la “facoltà” di confermare l’attribuzione delle funzioni di informazione al personale dei ruoli organici che già le svolgono non significa consentire all’ente una mera discrezionalità: la normativa va interpretata nel senso che se il dipendente non possiede i requisiti prescritti, come personale confermato nell’esercizio di funzioni, può comunque ottenerne l’attribuzione se completa con risultati positivi il corso di formazione. A conferma di ciò è il caso specifico che riguarda degli impiegati addetti a una struttura ibrida che svolgeva più funzioni di Urp (ufficio dei rapporti con il pubblico), piuttosto che gestire la comunicazione istituzionale e le pubbliche relazioni dell’ente, i quali si sono visti rigettare il ricorso perché non avevano completato il corso di formazione positivamente.