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DIRITTO DI FAMIGLIA: LA RINUNCIA DELLA MADRE ALL'ASSEGNO ESCLUDE IL REATO EX ART. 570 C.P.?

La Corte di cassazione, con sentenza n. 30150/2023, è tornata a pronunciarsi sul reato di omessa contribuzione a carico del padre che ometta di versare il contributo di mantenimento per il figlio. In particolare, con la predetta pronuncia la Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del reato in caso di espressa rinuncia della madre all’assegno per il figlio.

Nel caso di specie i giudici di merito avevano rilevato che l’accordo siglato tra i genitori non potesse privare il minore del diritto al mantenimento essendo il negozio privato concluso vincolante solo tra le parti ma non tale da legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto del minore. Una tale rinuncia, infatti, non fa venir meno il distinto ed autonomo dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio.

Sotto detto aspetto chiaro risulta il tenore della contestazione formulata nei confronti dell'uomo "che non attiene solo al distinto e non esaustivo aspetto connesso all'inadempimento della decisione del giudice in ordine alla necessità di corrispondere la cifra di euro cento in favore del minore, se del caso rilevante ai fini della integrazione di cui all'art. 570-bis c. p. (reato non contestato), quanto della differente ipotesi prevista dall'art. 570, secondo comma, n. 2, c. p., che punisce la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza in favore del discendente minore di età".

Ribadita la natura legale dell'obbligazione che incombe su entrambi i genitori nessun accordo potrà mai far venir meno l'integrazione del reato potendo al massimo regolamentare le concrete modalità dell'adempimento.