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È licenziabile il lavoratore che arriva tardi a lavoro e si ribella al richiamo dei superiori

È legittimo il licenziamento del lavoratore che, dopo aver fatto tardi a lavoro, risponde con un comportamento di insubordinazione al richiamo del superiore. A stabilirlo la sentenza n. 13680 del 3 luglio 2015 della sezione lavoro della Cassazione. Nel caso specifico il dipendente era stato licenziato perché dopo essere rientrato tardi da un convegno, aveva reagito male al richiamo dei suoi superiori, come era già accaduto peraltro in passato. Da tenere a mente, secondo gli Ermellini, che il principio dell’immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto lavoratori, preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità.