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L’ente deve restituire al disabile tutti gli stipendi arretrati a causa del ritardo nel collocamento obbligatorio

La Cassazione, con sentenza 1335/15 ha imposto al Ministero (dell’Istruzione in questo caso), che rifiutava di far entrare in organico il centralinista non vedente, indicatogli dal collocamento obbligatorio, il pagamento al lavoratore disabile di tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate nel periodo in cui non è stato assunto. E questo anche si il prestatore non ha impegnato energie lavorative: la responsabilità contrattuale impone infatti al datore di ristorare l’intero pregiudizio cagionato dal suo inadempimento per tutto il tempo in cui esso si è protratto.