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In sede di revisione della separazione il giudice non deve interpretare l’accordo consensuale sulle spese per la casa

La domanda di revisione delle condizioni economiche e, in particolare, la revoca del contributo per l’abitazione, da versare in favore del coniuge, non può essere accolta se non subentrano nuovi e giustificati motivi per un nuovo assetto dei rapporti tra le parti. A sancirlo è la Cassazione con la sentenza 8839/15, depositata il 30 aprile. I giudici di legittimità accolgono così il secondo motivo di ricorso di una donna che ricorreva contro le decisioni del giudice di merito che aveva reinterpretato l’accordo preso dai coniugi in sede di separazione, in particolare revocando il contributo necessario per le spese d’affitto versato dal marito, incorrendo il giudice di merito in ultrapetizione, anziché limitarsi a disattendere la domanda di revisione.