Il padre che riconosce il figlio non può negargli l'aggiunta del cognome
Se il padre riconosce un figlio in un momento successivo, egli può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Lo dice la nuova formulazione dell'articolo 262 del codice civile. Nel caso di minori, è il giudice che dovrà valutare esclusivamente l'interesse della prole. La Corte di cassazione, con la sentenza 26062/2014 ha stabilito che i genitori non possono opporsi alla decisione in assenza di comprovate ragioni, quali per esempio la cattiva reputazione del padre o il nocumento alla socialità del figlio. La Suprema corte ricorda quanto chiarito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu): «il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costituzionale assoluta, quale strumento identificativo di ogni individuo». In questo senso prosegue la sentenza, affermando che il giudice deve valutare sia la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante dalla modificazione accrescitiva del cognome, sia l’eventualità che il minore non abbia ancora acquisito, con il matronimico, una definitiva e formata identità, ipotesi tale da sconsigliare l'aggiunta del patronimico.