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DANNO DA VACANZA ROVINATA: risponde l’organizzatore del viaggio

 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6830 del 2017, ha definitivamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata quando “vi siano una grave lesione e la serietà del pregiudizio patito al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime”. Tali presupposti, e altri elementi che il consumatore può portare a sostegno della propria richiesta, sono ben elencati dal d.lgs n. 79/11 (codice del turismo) e dalla normativa europea con la direttiva 2015/2302. A rispondere dei danni sarà l’organizzatore dei viaggio, il quale potrà poi eventualmente rivalersi sugli altri operatori. La domanda va presentata nel foro di residenza del consumatore con competenza del giudice di pace (se il valore della causa non supera i 5.000) o al Tribunale ordinario. L’obbligo per l’interessato è di attivarsi entro tre mesi dalla data del rientro dal viaggio per non incorrere nella prescrizione del suo diritto (tranne per gli inadempimenti relativi a servizi di trasporto compresi nel pacchetto, che si prescrivono in 18/12 mesi ex art. 2951 c.c.).  Novità importante in materia sarà la nuova normativa europea – prevista per estate 2018- che cancellerà la direttiva 90/134/CEE ed equiparerà i pacchetti turistici acquistati on line a quelli acquistati “tradizionalmente” anche in materia di eventuali risarcimenti del danno.