Bruxelles consente di usare il cognome del marito post divorzio
Non si può vietare a priori l’uso del cognome del marito anche dopo il divorzio sebbene le norme che disciplinano la materia rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. È ciò che la Cassazione, con l’ordinanza 1388/15, ha stabilito sulla scorta della pronuncia della Corte Europea: secondo il diritto comunitario, non è ammissibile che a causa delle normative nazionali si determini una situazione di diversità di cognomi tale da generare «inconvenienti di ordine tanto professionale quanto privato». Dunque la Corte ha rigettato il ricorso del marito, dando ragione alla ex moglie, di nazionalità svedese, la quale voleva tutelare il suo diritto alla conservazione del cognome, vedendosi indentificata con lo stesso in tutti i paesi dell’Unione Europea.