DIRITTO DEL LAVORO: È RITORSIVO IL LICENZIAMENTO INTIMATO DOPO IL RIFIUTO DEL PART-TIME?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18547/ 2024, si è pronunciata in merito al caso del dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito del suo rifiuto del part-time.
Deve considerarsi ritorsivo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato da una presunta crisi aziendale non provata in giudizio e intimato a seguito del rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time. In questo senso si è espressa la
Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo per una asserita crisi aziendale di cui il datore di lavoro non aveva dato prova in giudizio. Inoltre, nel giudizio emergeva che il licenziamento per giustificato motivo oggetto era stato intimato successivamente al rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time.
Inizialmente il datore di lavoro aveva attivato un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore e successivamente intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale confermava la legittimità del licenziamento. La Corte di appello, invece, riformava la sentenza, ordinando al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore perché il motivo oggettivo di licenziamento era insussistente.
Della questione veniva investita la Corte di Cassazione, la quale rigettava il ricorso dichiarando che la tutela applicabile in caso di licenziamento ritorsivo era quella reintegratoria piena.
In particolare, la Corte di Cassazione ha dichiarato che: “Il licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part time, ancorché ammantato da altre ragioni come il g.m.o. (per asserita crisi aziendale insussistente), va invece ritenuto ritorsivo in quanto mosso dall’esclusivo e determinante fine di eludere proprio il divieto di cui all’ art. 8 D.Lgs. n. 81/2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta. (…) Talché, grazie alla recente pronuncia della Consulta, il licenziamento per motivo ritorsivo certamente rientra oggi tra i casi di nullità del licenziamento che conducono alla tutela reintegratoria piena, come già accadeva in precedenza ed accade ancora per i casi di "vecchi lavoratori" assunti, cioè nel vigore della disciplina dell'art. 18 L. n. 300/70, come modificato dalla Legge c.d. Fornero n. 92/2012”.