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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UNA BLANDA PRODIGALITÀ BASTA A GIUSTIFICARE L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5763/2026, è tornata a pronunciarsi sul tema dei presupposti per l’adozione della misura dell’amministrazione di sostegno.

Nel caso di specie, Tizia veniva sottoposta ad amministrazione di sostegno in forza di un decreto del giudice tutelare, adottato su iniziativa di alcuni familiari per ragioni legate alla gestione del suo patrimonio.

Nel corso degli anni, la situazione personale di Tizia registrava un netto miglioramento, alla luce del quale Tizia presentava istanza di revoca della misura. Il giudice tutelare, tuttavia, respingeva la richiesta poiché la ricorrente era solita richiedere all’amministratrice somme ulteriori rispetto alla propria dotazione mensile per l’acquisto di beni voluttuari e superflui, con il rischio che il patrimonio (in assenza dell’amministratore) si esaurisse velocemente.

Avverso tale decreto, Tizia proponeva reclamo, che il tribunale respingeva, confermando integralmente il decreto del giudice tutelare con motivazione sostanzialmente identica.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione.

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha precisato che la nomina dell’amministratore di sostegno presuppone immancabilmente l’accertamento concreto di una condizione di infermità o menomazione fisica o psichica idonea a porre il soggetto nell’impossibilità, anche solo parziale, di provvedere ai propri interessi.

La prodigalità di per sé può astrattamente legittimare la nomina di un amministratore di sostegno, anche in assenza di una patologia psichica accertata, purché le concrete condotte pongano il soggetto a rischio reale di indigenza. Tuttavia, la sola tendenza ad acquistare beni voluttuari o a richiedere anticipazioni della propria dotazione mensile non integra, di per sé, una condizione di prodigalità rilevante, soprattutto quando il soggetto percepisca redditi elevati e non emerga alcun affievolimento delle capacità cognitive o di autodeterminazione. In tale ipotesi, la valutazione del superamento dei limiti della prodigalità deve essere ispirata a criteri più restrittivi e rigorosi, secondo una logica di proporzionalità.

Nel caso di specie il tribunale aveva del tutto omesso di accertare se gli acquisti voluttuari contestati configurassero un effettivo e concreto pericolo di indigenza, tenuto conto del reddito mensile della ricorrente. Tale accertamento è considerato dalla Corte presupposto indefettibile e non surrogabile da valutazioni di opportunità economica o familiare.