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Stop al mutuo spacciato per pensione integrativa con cui la banca rifila al cliente i suoi titoli a rischio

È quanto emerge dall’ordinanza 19559/15, pubblicata il 30 settembre dalla sesta sezione civile della Cassazione, con cui la Corte boccia il ricorso dell’istituto di credito. La stessa, con un nuovo orientamento, afferma che è invalido il contratto atipico presentato come piano di pensione integrativa a basso rischio con cui la banca concede al risparmiatore un mutuo da utilizzare però solo per l’acquisto di prodotti finanziari dello stesso intermediario finanziario, con i titoli costituiti in pegno per la restituzione, peraltro “coperta” anche da una polizza. Il punto è che così la banca scarica sul cliente il suo rischio d’impresa perché decide unilateralmente natura ed entità degli investimenti nella gestione di fondi comuni, che comprendono nel portafoglio anche titoli di dubbia redditività e la somma mutuata non entra mai nella disponibilità del cliente, ma è subito reinvestita nell’acquisto di prodotti finanziari del mutuante, in evidente conflitto di interessi. Insomma, per gli Ermellini, il contratto atipico incriminato non integra un interesse che merita tutela da parte dell’ordinamento per contrasto ai principi costituzionali di tutela di risparmio e incoraggiamento della previdenza privata.