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Per verificare la confondibilità dei marchi serve una valutazione complessiva sugli elementi salienti

In tema di confondibilità del marchio per appurare l’avvenuta contraffazione l’accertamento va compiuto «in via globale e sintetica avendo riguardo degli elementi salienti dei due marchi, grafici, visivi e fonetici e non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento». Per valutare il livello di somiglianza tra i segni bisogna quindi tener conto dell’impressione complessiva suscitata da essi. Lo ha sancito la sentenza 23981 del 24 novembre 2015 della prima sezione civile della Cassazione che ha rigettato, convalidando quanto deciso in sede di merito, il ricorso di un noto brand di abbigliamento teso a dimostrare la confondibilità col suo marchio d’impresa di un’altra etichetta molto nota e operante nello stesso settore. Ebbene, nel caso specifico,i due brand non sono stati ritenuti confondibili sebbene la convenuta avesse riprodotto l’elemento grafico della ricorrente che però era solo uno dei vari elementi costitutivi del suo segno. Quindi una fantasia grafica che ben si distingueva da quella dell’attrice e insufficiente a fare ritenere esistente «un effettivo rischio di associazione idoneo a ingenerare una significativa e rilevante confusione presso i consumatori».