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LOCAZIONI COMMERCIALI: diritto di ritenzione fino al pagamento dell’indennità di avviamento

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24285/17, ha accolto il ricorso di un conduttore, il quale, a seguito della disdetta da parte del locatore, si era rifiutato di liberare l’immobile lamentando la mancata corresponsione dell’indennità di avviamento. I giudici di merito condannavano il conduttore al rilascio dell’immobile ad avvenuto pagamento dell’indennità di avviamento, ma quantificavano il risarcimento del danno, subito dal locatore, dalla data di intimazione della licenza di sfratto fino all’effettivo rilascio. La Corte di Cassazione, invece, ha sancito che, a norma degli artt. 34 comma 3 e 69 comma 8 della L. 392/78, “viene attribuito al conduttore un diritto di ritenzione sull’immobile anche in pendenza della relativa controversia, sino al pagamento dell’indennità.” Il diritto al risarcimento del danno vantato dal locatore e previsto dall’art. 1591 c.c. va quindi limitato al periodo successivo alla corresponsione dell’indennità.