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LAVORO IN QUOTA: responsabilità del committente in caso di incidente sul lavoro

Il committente non è esente da responsabilità in caso di incidenti sul lavoro quando la mancanza del rispetto delle regole anti infortunistica è evidente e non servono particolari competenze tecniche per accorgersi della situazione di pericolo. Il principio, che mette in allarme i molti che effettuano lavori in casa propria, appartamento o villetta, è stato espresso dalla Cassazione penale con la sentenza 50967/2017.

La vicenda riguarda la proprietaria di un immobile che aveva incaricato un’impresa di tinteggiare l’esterno della casa. Il lavoratore, unico titolare dell’impresa, era morto cadendo dall’impalcatura che lui stesso aveva (malamente) costruito e che, a quanto emerge dal processo, era evidentemente instabile.

Le conclusioni sono coerenti con la giurisprudenza della Cassazione che da un lato esclude che il committente sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica da adottare in determinate lavorazioni, nonché nella utilizzazione di particolari tecniche lavorative o nella scelta o nell'uso di particolari macchinari e strumenti, dall'altro non lo ritiene esonerato da obblighi prevenzionali.

Risulta evidente che, ammessa la responsabilità del committente per eventi infortunistici determinati dalla inosservanza della disciplina antinfortunistica, che fa carico primariamente al datore di lavoro, la stessa può essere estesa al committente laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato ad una omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (sez.IV, 23.1.2014, Ramunno, Rv. 259286), specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.