L’evasione fiscale non è contestabile senza il superamento della soglia di punibilità
In caso di sospetta esterovestizione (cioè la fittizia localizzazione all'estero della residenza di un soggetto che vive od opera in Italia, allo scopo di godere di un regime fiscale più vantaggioso) l’evasione fiscale non è contestabile senza la certezza del superamento della soglia di punibilità, anche alla luce di quanto versato all’estero dall’impresa. È quanto affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 28247 del 3 luglio 2015, ha accolto il ricorso di un manager accusato di aver evaso l’Iva, stabilendo la sede dell’azienda negli Stati Uniti, il quale ha depositato il ricorso allo scopo di far annullare il sequestro su alcuni suoi beni. La Suprema Corte ha ritenuto che non si configurassero gli estremi del reato fiscale in quanto negli Stati Uniti l’uomo aveva già versato le imposte, chiarendo che, nel caso di specie, il Tribunale aveva completamente tralasciato il tema sulla doppia imposizione fiscale che i ricorrenti hanno introdotto attraverso il richiamo alla normativa nazionale e internazionale e alla documentazione allegata a sostegno della loro versione difensiva.