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Il titolare del negozio viola la privacy dei clienti se installa la telecamera di sicurezza senza l’avviso

Il caso nasce perché il titolare di un negozio aveva fatto installare una videocamera per sorvegliare l’accesso dei clienti all’interno del suo locale. Al termine di un controllo amministrativo, gli agenti verificavano che la telecamera era stata installata senza l’informativa prevista dal codice per la protezione dei dati personali e procedevano alla contestazione dell’illecito. Il proprietario del negozio chiariva che la videocamera aveva un’esclusiva funzione di sicurezza, senza alcuna violazione della privacy ai danni dei clienti. Ed anche il tribunale arrivava alla stessa conclusione. Di opinione contraria, invece, è la Cassazione che, con la sentenza n. 17440/15, ha accolto il ricorso del Garante della Privacy, ritenendo che nel concetto di videosorveglianza sussistono entrambi gli elementi in presenza dei quali la legge prescrive l’obbligo di informativa: il trattamento - consistente nella raccolta delle immagini delle persone che accedono nel locale e vengono riprese da una videocamera non segnalata - e il dato personale. È indubbio che l’immagine di una persona costituisca un dato personale, idoneo a identificare il soggetto e dunque il carattere della “sicurezza” potrà essere preso in considerazione solo con un’informativa adeguata (specifica ed obbligatoria).