Articoli

Il professionista che lavora a tempo pieno all’estero non paga le imposte in Italia

La Cassazione, con la sentenza n. 6501 del 31.03.15, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che non è imponibile il reddito del professionista che lavora a tempo pieno all’estero, anche se ha lasciato in Italia i suoi più importanti legami affettivi. Infatti, ha spiegato la sezione tributaria, i criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del Dpr 917/86 (TUIR), che prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata: al fine di essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia ricade su di essi l’onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori. Per la Corte, le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri.