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Il figlio può cercare l’identità della madre anche in caso di parto anonimo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, hanno statuito che, in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte Costituzionale n. 278 del 2013, sussiste la possibilità per il figlio, desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Sebbene il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, ciò dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non venga rimossa in seguito all’interpello della donna e persista dunque il diniego della madre di svelare la propria identità.