E' possibile la confisca per equivalente di una polizza vita nell’ambito di un procedimento penale?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11945 del 13 marzo 2017 chiarisce alcun aspetti della confisca per equivalente, con particolare riferimento alla possibilità di procedere ad ablazione delle polizze assicurative. Il profilo problematico della questione deriva dalla circostanza che, in base all’art. 1923 c.c., primo comma, «le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare». La Corte sostiene però che il divieto di cui al citato art. 1923 c.c. si applica solo con riferimento a profili di responsabilità civile. Tale conclusione non muta nemmeno nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato nell’interesse di un terzo.