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E' mobbing immobiliare stressare l'inquilino per cacciarlo di casa

La Cassazione, con la sentenza n. 5044/2017, ha sancito la configurabilità dell'illecito civile per il locatore che, al fine di indurre il conduttore a liberare l’immobile, attui una pluralità di condotte che mettano l’inquilino sotto perenne minaccia. La pronuncia è stata effettuata a seguito di parziale accoglimento del ricorso presentato da un conduttore che, a seguito della risoluzione del contratto per finita locazione, non aveva lasciato libero l’immobile. La Suprema Corte ha ritenuto giusta la pronuncia del giudice di prime cure sul fatto che l’appartamento andasse liberato, ma ha accolto allo stesso tempo la richiesta del conduttore in quanto la condotta posta in essere dal proprietario consisteva in pressioni, anche illegali, al solo fine di sfruttamento economico dell’immobile. Gli Ermellini hanno configurato così l’illecito di “mobbing immobiliare” definendolo quale “condotta persecutoria che si è concretizzata nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie tese a molestare l'inquilino". Per il risarcimento del danno la parola ora spetta al giudice del rinvio.