Articoli

SEPARAZIONE: UNA NUOVA CONVIVENZA INCIDE SULL’ OBBLIGO DI MANTENIMENTO

La Corta di Cassazione, con sentenza n. 16982/18, ha affermato che, qualora il coniuge separato che percepisce un assegno di mantenimento cominci una nuova e stabile convivenza, quest’ultimo non avrà più diritto all’assegno a meno che non dimostri che la nuova convivenza non influisce in melius sulle sue condizioni economiche.

Nel caso di specie, la moglie aveva cominciato, dopo la separazione dal marito, una durevole convivenza con un altro uomo. Accogliendo il ricorso del marito, la Corte di Cassazione ha affermato che il nuovo vincolo è idoneo ad escludere il diritto all’assegno di mantenimento se la “nuova famiglia di fatto” abbia i caratteri della continuità e della stabilità.