SEPARAZIONE: AL CONIUGE NON CONVIVENTE SPETTA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13450/ 2021, è tornata ad occuparsi del diritto del coniuge, non convivente in costanza di matrimonio, a percepire comunque l’assegno di mantenimento in occasione della separazione.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di separazione, con la quale riconosceva a favore della moglie un assegno mensile per il contributo al mantenimento della stessa. Tale decisione veniva altresì confermata in secondo grado.
Il marito ricorreva, quindi, in Cassazione, lamentando che i giudici del merito non avevano tenuto conto del fatto che, come dimostrato in giudizio, i coniugi, nel corso dei 14 anni di matrimonio, non solo provvedevano ciascuno autonomamente al proprio sostentamento, ma vivevano altresì in due città separate.
La Corte di Cassazione affermando che la mancata convivenza dei coniugi non fa venir meno i diritti e i doveri patrimoniali che scaturiscono dal matrimonio, ha ritenuto tale motivo inammissibile.
La stessa, infatti, ha ribadito più volte che le modalità di svolgimento della vita coniugale, anche se si è realizzata con la residenza in due luoghi diversi, non incidono sul vincolo matrimoniale, ciò comportando quindi la permanenza dei doveri di assistenza familiare in sede di separazione.
Inoltre, nel caso in esame l'assegno di separazione era stato specificatamente calcolato al fine di soddisfare i bisogni primari a seguito di mutamenti lavorativi incorsi a seguito della separazione.
In conclusione, la Suprema Corte conferma il suo orientamento, ritenendo legittimo il diritto all'assegno di mantenimento anche in caso di non convivenza dei coniugi nel corso del matrimonio, nei casi in cui tale decisione derivi da scelte di vita condivise dai coniugi.