RISARCIMENTO DANNI: IL DISSERVIZIO DELLA LINEA TELEFONICA NON LEDE UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA
Un soggetto stipula un contratto telefonico per l'utenza fissa con una nuova compagnia telefonica, ma, a seguito di ripensamento, recede prima che tale contratto diventi operativo. La vecchia società però non provvede immediatamente a ripristinare il servizio.
L'uomo conviene in giudizio il suo precedente gestore telefonico per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dell'impossibilità di utilizzare la linea fissa per svariati mesi.
Il Giudice di Pace accoglie la domanda e condanna la società a pagare 200 euro a titolo di indennizzo per il disservizio e 2000 euro per il risarcimento del danno.
La sentenza viene appellata dalla società telefonica e il Tribunale accoglie il gravame, in quanto ritiene non provato il danno patrimoniale e non risarcibile il danno non patrimoniale perché non ricorre nessuna delle ipotesi contemplate dall'art 2059 c.c. A questo punto, l'uomo decide di ricorrere in Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 17894/2020 rigetta il ricorso, precisando che il danno non patrimoniale è risarcibile solo in due casi:
- quando il risarcimento è espressamente previsto dalla legge;
- quando il fatto illecito viola un diritto fondamentale della persona.
Risulta quindi evidente che l'impossibilità di usare il telefono non lede la dignità della persona né la sua libertà né il suo diritto di comunicare, visto che si può ricorrere ad un telefono sostituivo.