Articoli

RESPONSABILITÀ CIVILE: PERICOLO FACILMENTE PERCEPIBILE E APPLICAZIONE DELL’ART. 2051 C.C.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9863/2023  chiarisce un particolare aspetto della responsabilità ex articolo 2051 c.c. in una situazione in cui una rovinosa caduta avviene in pieno giorno.

Nel caso di specie, un cittadino rovinosamente caduto mentre percorreva a piedi una zona urbana intentava una causa risarcitoria per i danni causati dalla predetta caduta. La domanda veniva rigettata, sia in primo che in secondo grado.

Secondo la Corte d’Appello, infatti, il sinistro si era verificato in pieno giorno, su sentiero in lieve pendenza e le cui caratteristiche erano visibili, dotato di un presidio di sicurezza, privo di qualunque difficoltà. Richiamava, pertanto, il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili, tanto più debba considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato. Il sinistro, secondo i giudici di merito, era imputabile al comportamento dell’appellante.

A fronte delle rimostranze del ricorrente, la Suprema Corte nota che non è stato provato il nesso di causalità fra l’evento di danno e la cosa. L’evento è stato causato dalla condotta imprudente del danneggiato, alla luce del principio affermato dall’art. 1227 c.c., che fa della difformità del contegno del danneggiato rispetto ad un parametro obiettivo di condotta diligente e prudente il presupposto della rilevanza eziologica di quel contegno. La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

È vero, quindi, che il danneggiato si era procurato il danno in quel luogo ed in quelle circostanze. Ma è anche vero che la “cosa”, ossia il sentiero, in un caso simile degradava a mera occasione del danno, non a sua causa efficiente.